Buongiorno,
scriviamo dal Comune di Quarrata, il cui ufficio anagrafe ci ha sottoposto due questioni su cui avevamo dei dubbi.
La prima questione riguarda l’iscrizione anagrafica di cittadini stranieri in attesa di primo rilascio del permesso di soggiorno.
In caso di permesso per motivi familiari, l’Ufficio applica la circolare del Ministero dell’Interno n. 43/2007, che prescrive l’iscrizione anagrafica anche per chi è in attesa dell'emissione del permesso di soggiorno. L’Ufficio chiede in tal caso il nulla osta al ricongiungimento emesso dalla Prefettura, che conferisce una ragionevole certezza di effettivo rilascio del permesso (una volta ottenuto il nulla-osta e il visto, infatti, il permesso di soggiorno è quasi un “atto dovuto”).
Ci è capitato però il caso di una cittadina straniera chiamata dalla sorella italiana. In tal caso, come noto, non si parla in senso tecnico di ricongiungimento (art. 29 Testo Unico Immigrazione) ma di coesione familiare con parente italiano (art. 19 Testo Unico Immigrazione), e non è previsto il nulla osta della Prefettura. In assenza di nulla-osta, l’Ufficio non è certo che il permesso venga effettivamente rilasciato, e ha quindi dei dubbi sull’opportunità di iscrivere lo straniero all’anagrafe.
Noi riteniamo tuttavia che, con il rifiuto dell’iscrizione anagrafica, la cittadina italiana (quella che ha chiamato la sorella) riceverebbe un trattamento meno favorevole rispetto a quello garantito, nelle stesse circostanze, a un cittadino straniero che chiede il ricongiungimento, mentre – come noto – nel nostro ordinamento è previsto di norma il principio della parità di trattamento tra italiano e straniero e, in alcuni specifici casi, un favor per il cittadino italiano: in nessun caso si parla di trattamento preferenziale a favore dello straniero (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 219 del 1995, sentenza n. 62 del 1994, ordinanza n. 401 del 1994.
È ben vero che, nella coesione con cittadino italiano, non è previsto un nulla-osta, e quindi l’Ufficiale di Anagrafe non ha la certezza del futuro rilascio di un titolo di soggiorno. Ma ci sembra che questo ostacolo potrebbe essere superato, se l’Anagrafe procedesse – prima dell’iscrizione – alla verifica della sussistenza dei rapporti di parentela, richiedendo idonea documentazione allo straniero interessato (certificati di nascita opportunamente tradotti e legalizzati).
Vi pare corretta questa nostra lettura della normativa? O ci è sfuggito qualcosa?
La seconda questione riguarda invece i familiari di cittadini Ue, che richiedono l’iscrizione anagrafica nelle more del primo rilascio della carta di soggiorno. L’Ufficio di Quarrata procede all’iscrizione quando lo straniero rientra nella definizione di “familiare di cittadino Ue” prevista dall’art. 2 del decreto legislativo n. 30 del 2007.
Tuttavia, come vi è noto, vi sono casi in cui il cittadino Ue richiede la carta di soggiorno per un familiare diverso da quelli tassativamente indicati all'art. 2. Lo stesso decreto 30 del 2007 prevede infatti all'art. 3 una significativa estensione della categoria di "familiare":
«lo Stato membro ospitante (…) agevola l’ingresso e il soggiorno di (…) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente».
Ora, quando viene richiesta la carta di soggiorno facendo riferimento a questa norma sugli «altri familiari», l'Ufficiale di Anagrafe non può avere la certezza di un effettivo rilascio del titolo richiesto, in quanto la norma non è chiarissima e può essere suscettibile di diverse interpretazioni.
In questo caso, dunque, come dovrebbe comportarsi l'Ufficio Anagrafe? Dovrebbe procedere all'iscrizione anagrafica?
Grazie e a presto
Sergio Bontempelli e Claudia Re
Sportello Stranieri Comune di Quarrata (Cooperativa Arca)
ISCRIZIONE ANAGRAFICA IN ATTESA DI TITOLO DI SOGGIORNO COME FAMILIARE
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Re: ISCRIZIONE ANAGRAFICA IN ATTESA DI TITOLO DI SOGGIORNO COME FAMILIARE
Buongiorno,
rispetto alla regola generale in base alla quale è possibile procedere all’iscrizione anagrafica sulla base dell'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, vi sono alcune situazioni in cui al contrario si deve procedere preventivamente all’iscrizione anagrafica e successivamente chiedere alla questura il rilascio del titolo di soggiorno: l’art. 9 del D.Lgs 30/2007 prevede infatti che il familiare del cittadino UE (art 2, c. 1, lett. b D.Lgs. 30/2007) ha diritto di iscrizione anagrafica, qualora intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi. Ai familiari del cittadino UE deve però essere equiparato “il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale” (art. 3, c. 2, lett.b, D.Lgs 30/2007). Rispetto a quest'ultima questione, che si direbbe esemplificativa per tutte le altre, rimandiamo alla lettura della scheda Asgi_Actionaid in allegato.
A parere di chi scrive la stessa procedura dovrebbe essere posta in essere anche nel caso dei familiari che otterranno un permesso di soggiorno ex art. 19 (parente entro il secondo grado).
In allegato trovate la scheda a cura della Polizia di Stato che conferma tale ricostruzione e che tra i documenti da allegare all'istanza di rilascio della carta di soggiorno comprende per l'appunto "l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;"
Come da Voi anticipato vi sono alcuni casi in cui è possibile procedere all’iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari pur in assenza di permesso di soggiorno valido o in attesa del suo rilascio. Cercando di fare una sintesi esaustiva:
cordiali saluti
rispetto alla regola generale in base alla quale è possibile procedere all’iscrizione anagrafica sulla base dell'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, vi sono alcune situazioni in cui al contrario si deve procedere preventivamente all’iscrizione anagrafica e successivamente chiedere alla questura il rilascio del titolo di soggiorno: l’art. 9 del D.Lgs 30/2007 prevede infatti che il familiare del cittadino UE (art 2, c. 1, lett. b D.Lgs. 30/2007) ha diritto di iscrizione anagrafica, qualora intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi. Ai familiari del cittadino UE deve però essere equiparato “il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale” (art. 3, c. 2, lett.b, D.Lgs 30/2007). Rispetto a quest'ultima questione, che si direbbe esemplificativa per tutte le altre, rimandiamo alla lettura della scheda Asgi_Actionaid in allegato.
A parere di chi scrive la stessa procedura dovrebbe essere posta in essere anche nel caso dei familiari che otterranno un permesso di soggiorno ex art. 19 (parente entro il secondo grado).
In allegato trovate la scheda a cura della Polizia di Stato che conferma tale ricostruzione e che tra i documenti da allegare all'istanza di rilascio della carta di soggiorno comprende per l'appunto "l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;"
Come da Voi anticipato vi sono alcuni casi in cui è possibile procedere all’iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari pur in assenza di permesso di soggiorno valido o in attesa del suo rilascio. Cercando di fare una sintesi esaustiva:
- Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, sia se già iscritti in anagrafe, sia se non iscritti. (Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006)
- Iscrizione anagrafica con visto di ingresso per lavoro subordinato o emersione dal lavoro irregolare. (Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007)
- Iscrizione anagrafica con visto di ingresso per ricongiungimento familiare (Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007). Per dimostrare i rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura. L'ipotesi di coesione familiare non è assimilabile a quella sopra descritta, e pertanto sarà necessario attendere l’effettivo rilascio del permesso di soggiorno.
- Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri discendenti da avo italiano in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" (Circolari Min. Int. n. 32 del 13/6/2007 e n. 52 del 28/09/2000)
- Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri che intendono riacquistare la cittadinanza italiana (Circolare Min. Int. n. 14 del 31/10/2008)
- Iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale: a tutti i titolari di protezione (asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria finché presenti e le nuove diciture “casi speciali” e “protezione speciale”) l’iscrizione anagrafica va garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta, quale valido documento di riconoscimento in base al d.P.R. n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato dal Ministero dell’Interno.
cordiali saluti
- Allegati
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- convivenza anagrafe soggiorno ASGI_Actionaid.pdf
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- poliziadistato cittadini UE e loro familiari.pdf
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