Illegittima l’esclusione dal SSN gratuito degli stranieri con invalidità

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adirmigranti
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Illegittima l’esclusione dal SSN gratuito degli stranieri con invalidità

Messaggio da adirmigranti » lun nov 17, 2025 11:37 am

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 31 ottobre 2025, ha dichiarato discriminatoria la condotta della Regione Piemonte che negava l’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale a cinque cittadini stranieri con disabilità. Ai ricorrenti veniva imposto il pagamento di 2000 euro annui per accedere alle cure mediche. Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso presentato con l’assistenza di ASGI, condannando la Regione a riconoscere il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita.

L’art. 34 comma 1 TUI disciplina il diritto all’assistenza sanitaria per le persone straniere regolarmente soggiornanti distinguendo tra iscrizione obbligatoria e gratuita (per i titolari dei permessi di soggiorno più comuni, come quelli per lavoro, famiglia o protezione) e iscrizione a pagamento. Il permesso per “residenza elettiva” – che nella maggior parte dei casi è rilasciato a stranieri con disabilità proprio perché titolari di una prestazione di invalidità – non figura nell’elenco di quelli che danno diritto all’iscrizione gratuita.

Dal 2024 la somma minima per ottenere l’iscrizione a pagamento è stata elevata da 387 euro a 2000 euro con la conseguenza che persone con disabilità con reddito spesso dell’ordine di 6.000 euro l’anno, autorizzate a restare sul territorio nazionale proprio a causa della loro disabilità, dovrebbero pagare un terzo del loro reddito annuo per ottenere cure mediche essenziali.

Il caso riguardava cinque cittadini extracomunitari assistiti da ASGI che si trovavano esattamente in questa situazione: erano già regolarmente soggiornanti in Italia con permessi per lavoro o motivi familiari quando sono diventati invalidi civili. Non potendo più rinnovare i precedenti titoli di soggiorno, hanno ottenuto permessi per residenza elettiva in quanto percettori di pensione di invalidità.

Il Tribunale di Torino (giudice dr.ssa Lucia Mancinelli) ha scelto una strada diversa rispetto a quella seguita dal Tribunale di Milano che il 6 settembre 2025 che ha rimesso la medesima questione alla Corte Costituzionale. Anziché sollevare questione di legittimità costituzionale, la giudice torinese ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 34 TUI, ritenendo che l’elenco delle categorie di stranieri con diritto all’iscrizione obbligatoria debba essere interpretato in modo da includere i titolari di permesso per residenza elettiva derivante dalla conversione di un precedente permesso che già garantiva l’iscrizione gratuita.

Sarebbe infatti del tutto irragionevole e discriminatorio, secondo il Tribunale, far perdere il diritto all’assistenza sanitaria gratuita proprio nel momento in cui insorge una condizione di disabilità. La conversione del permesso non può comportare la perdita di un diritto già acquisito durante il precedente regolare soggiorno.

Il Tribunale ha pertanto condannato la Regione Piemonte a riconoscere il diritto all’iscrizione obbligatoria ai ricorrenti, a restituire le somme già versate per l’iscrizione volontaria e a consentire l’iscrizione gratuita a tutti i cittadini stranieri che si trovano in analoga situazione. Come misura per rimuovere gli effetti della discriminazione collettiva, la sentenza dovrà essere pubblicata per trenta giorni sul sito istituzionale della Regione e comunicata a tutte le ASL piemontesi. In caso di ritardo nell’adempimento è prevista una penale di 100 euro al giorno.

ASGI, che sta sostenendo questa tesi davanti a molti Tribunali italiani, esprime soddisfazione per questa decisione che offre tutela immediata alle persone straniere con invalidità, riconoscendo il loro diritto all’assistenza sanitaria gratuita senza dover attendere i tempi della pronuncia della Corte Costituzionale.
fonte: https://www.asgi.it/antidiscriminazione ... -piemonte/
Allegati
sent.-trib.-Torino-2353_2025 residenza elettiva_invalidità_SSN gratuito.pdf
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