Permesso di soggiorno per cure mediche art.19 c.2 lett. d-bis TUI
Inviato: mer giu 05, 2019 4:48 pm
"Pubblicata sul Portale PAeSI la scheda informativa validata dalla Questura di Firenze sulla procedura per l’ottenimento della nuova tipologia di permesso di soggiorno introdotto dal D.L. 113/2018."
Unico requisito, come riporta la scheda è quello di "Essere in possesso di documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che attesti le gravi condizioni di salute."
In particolare preme sottolineare come, per tale tipologia di permessi, la richiesta possa essere presentata anche "tramite delega, da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse (anche da chi presiede l'ospedale o altro luogo di cura in cui lo straniero è ospitato)."
"DOMANDE E RISPOSTE SUL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE ART.19 C.2 LETT. D-BIS TUI
1. Per quanto tempo viene rilasciato il permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 c.2 bis TUI?
Per il tempo attestato nella certificazione sanitaria e comunque per non più di un anno.
2. Il permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 c.2 bis TUI è rinnovabile?
Sì, è rinnovabile finchè persistono le condizioni di salute di particolare gravità certificate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Con il permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 c.2 bis TUI è consentito lavorare?
No. La norma non prevede espressamente la non convertibilità, tuttavia, trattandosi di permesso temporaneo concesso a fini sanitari per gravi patologie (quindi invalidanti) l’impossibilità di esercitare attività lavorativa è insita nelle stesse condizioni di salute del richiedente.
4. Il permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 c.2 bis TUI può essere convertito?
In base a costanti interpretazioni, essendo un permesso di soggiorno che regolarizza sul territorio nazionale la posizione del titolare, si ritiene sia applicabile l’art. 30 TUI per la richiesta di conversione a motivi familiari laddove ricorrano tutti gli altri requisiti, analogamente a quanto accade per la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche a seguito di gravidanza (art. 19 c. 2 lett.d TUI).
5. Il permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 c.2 bis TUI permette di viaggiare fuori dall'Italia?
Questo permesso di soggiorno è valido solo nel territorio nazionale."
fonte: https://www2.immigrazione.regione.tosca ... pa_prov=FI
Unico requisito, come riporta la scheda è quello di "Essere in possesso di documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che attesti le gravi condizioni di salute."
In particolare preme sottolineare come, per tale tipologia di permessi, la richiesta possa essere presentata anche "tramite delega, da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse (anche da chi presiede l'ospedale o altro luogo di cura in cui lo straniero è ospitato)."
"DOMANDE E RISPOSTE SUL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE ART.19 C.2 LETT. D-BIS TUI
1. Per quanto tempo viene rilasciato il permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 c.2 bis TUI?
Per il tempo attestato nella certificazione sanitaria e comunque per non più di un anno.
2. Il permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 c.2 bis TUI è rinnovabile?
Sì, è rinnovabile finchè persistono le condizioni di salute di particolare gravità certificate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Con il permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 c.2 bis TUI è consentito lavorare?
No. La norma non prevede espressamente la non convertibilità, tuttavia, trattandosi di permesso temporaneo concesso a fini sanitari per gravi patologie (quindi invalidanti) l’impossibilità di esercitare attività lavorativa è insita nelle stesse condizioni di salute del richiedente.
4. Il permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 c.2 bis TUI può essere convertito?
In base a costanti interpretazioni, essendo un permesso di soggiorno che regolarizza sul territorio nazionale la posizione del titolare, si ritiene sia applicabile l’art. 30 TUI per la richiesta di conversione a motivi familiari laddove ricorrano tutti gli altri requisiti, analogamente a quanto accade per la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche a seguito di gravidanza (art. 19 c. 2 lett.d TUI).
5. Il permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 c.2 bis TUI permette di viaggiare fuori dall'Italia?
Questo permesso di soggiorno è valido solo nel territorio nazionale."
fonte: https://www2.immigrazione.regione.tosca ... pa_prov=FI