salve
secondo voi è possibile richiedere la protezione temporanea per ucraini in Italia, dopo aver trascorso il periodo successivo all'inizio del conflitto in Germania?
( non conosco che tipo di permesso hanno in germania)
grazie
protezione temporanea
- adirmigranti
- Messaggi: 1609
- Iscritto il: gio nov 24, 2016 5:15 pm
Re: protezione temporanea
Buongiorno,
dato che l'emergenza Ucraina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 vi è certamente la possibilità per gli stessi di circolare liberamente negli stati della UE per un massimo di 90 gg.; l'art. 11 della direttiva 2001/55/CE però afferma:
"Uno Stato membro riammette una persona che gode della
protezione temporanea nel suo territorio qualora essa soggiorni
o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato
membro nel periodo previsto dalla decisione del Consiglio di
cui all'articolo 5. Gli Stati membri, sulla base di un accordo
bilaterale, possono decidere di non applicare la presente disposizione."
Sulla base dell'art. 15, paragrafo 2, però:
"Qualora i familiari separati godano della protezione
temporanea in Stati membri differenti, questi ultimi ricongiungono
i familiari qualora siano giunti alla conclusione che gli
stessi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera a),
tenendo conto dei desideri di tali familiari. Gli Stati membri
possono ricongiungere i familiari qualora siano giunti alla
conclusione che gli stessi rientrano nella descrizione di cui al
paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, caso per caso, delle
estreme difficoltà che essi incontrerebbero qualora il
ricongiungimento non avesse luogo."
Per qualsiasi ulteriore informazione consigliamo la consultazione dell'apposita sezione del portale integrazione migranti:
https://www.integrazionemigranti.gov.it ... za-Ucraina
Cordialmente
dato che l'emergenza Ucraina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 vi è certamente la possibilità per gli stessi di circolare liberamente negli stati della UE per un massimo di 90 gg.; l'art. 11 della direttiva 2001/55/CE però afferma:
"Uno Stato membro riammette una persona che gode della
protezione temporanea nel suo territorio qualora essa soggiorni
o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato
membro nel periodo previsto dalla decisione del Consiglio di
cui all'articolo 5. Gli Stati membri, sulla base di un accordo
bilaterale, possono decidere di non applicare la presente disposizione."
Sulla base dell'art. 15, paragrafo 2, però:
"Qualora i familiari separati godano della protezione
temporanea in Stati membri differenti, questi ultimi ricongiungono
i familiari qualora siano giunti alla conclusione che gli
stessi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera a),
tenendo conto dei desideri di tali familiari. Gli Stati membri
possono ricongiungere i familiari qualora siano giunti alla
conclusione che gli stessi rientrano nella descrizione di cui al
paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, caso per caso, delle
estreme difficoltà che essi incontrerebbero qualora il
ricongiungimento non avesse luogo."
Per qualsiasi ulteriore informazione consigliamo la consultazione dell'apposita sezione del portale integrazione migranti:
https://www.integrazionemigranti.gov.it ... za-Ucraina
Cordialmente