CONVIVENZA ANAGRAFICA PER CAS e SPRAR
Inviato: mer apr 26, 2017 3:39 pm
Buonasera a tutti,
finora, nella mia esperienza di lavoro nei Centri di Accoglienza per richiedenti asilo (Cas o Sprar), mi ero abituato a istituire una "convivenza anagrafica" in ciascun centro, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Anagrafico (DPR 223/1989 e successive modifiche), prima di chiedere l'iscrizione all'anagrafe di ciascun beneficiario. Di norma il responsabile del centro veniva nominato anche responsabile della convivenza.
Avendo cambiato posto di lavoro, e trovandomi a lavorare in altre province della Toscana, mi sono accorto che questa pratica non è abitualmente seguita in tutti i Comuni. Molti Uffici preferiscono procedere a iscrizioni singole, con il risultato che in ogni centro vi sono molte famiglie anagrafiche composte da una sola persona.
A me sembrava però che il tenore letterale della norma fosse abbastanza chiaro: «agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune». In questo caso, mi sembrava si potesse parlare di convivenza per motivi di assistenza.
Le domande sono quindi le seguenti:
1) Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (Sprar o Cas) va istituita una convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 DPR 223/1989?
2) E' corretta la procedura in base alla quale il responsabile del Centro di Accoglienza è anche responsabile della convivenza (pur non vivendo nel egli stesso nel centro?)
Grazie e a presto
Sergio Bontempelli, referente Sportelli Migranti Coop. Gli Altri Pistoia
finora, nella mia esperienza di lavoro nei Centri di Accoglienza per richiedenti asilo (Cas o Sprar), mi ero abituato a istituire una "convivenza anagrafica" in ciascun centro, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Anagrafico (DPR 223/1989 e successive modifiche), prima di chiedere l'iscrizione all'anagrafe di ciascun beneficiario. Di norma il responsabile del centro veniva nominato anche responsabile della convivenza.
Avendo cambiato posto di lavoro, e trovandomi a lavorare in altre province della Toscana, mi sono accorto che questa pratica non è abitualmente seguita in tutti i Comuni. Molti Uffici preferiscono procedere a iscrizioni singole, con il risultato che in ogni centro vi sono molte famiglie anagrafiche composte da una sola persona.
A me sembrava però che il tenore letterale della norma fosse abbastanza chiaro: «agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune». In questo caso, mi sembrava si potesse parlare di convivenza per motivi di assistenza.
Le domande sono quindi le seguenti:
1) Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (Sprar o Cas) va istituita una convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 DPR 223/1989?
2) E' corretta la procedura in base alla quale il responsabile del Centro di Accoglienza è anche responsabile della convivenza (pur non vivendo nel egli stesso nel centro?)
Grazie e a presto
Sergio Bontempelli, referente Sportelli Migranti Coop. Gli Altri Pistoia